Art. 3

Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 1490/2002

In vigore dal 20 set 2007
Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 1490/2002 1.   Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'EFSA aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1490/2002 nella versione anteriore a quella modificata dal presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore era stato trasmesso all'EFSA, ma l'Agenzia non aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, in deroga all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, si applica l'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: a) l'articolo 11 ter non è applicabile e sussiste uno dei seguenti casi: i) è improbabile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di cui all'allegato VI di detto regolamento; ii) dopo essere stata consultata dalla Commissione, l'EFSA ha concluso che la sostanza attiva non soddisfa i criteri di cui all'allegato VI di detto regolamento; nonché b) il notificante informa la Commissione del ritiro del proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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