Art. 5
In vigore dal 14 set 2007
1. Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.
2. I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1060:oj#art-5