Art. 4

In vigore dal 14 set 2007
1.   La Commissione fissa una restituzione massima all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007. Qualora un’aggiudicazione al livello della restituzione massima all’esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile. Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all’esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue: a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte. 3.   Il prezzo da pagare all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio. I prezzi dell’offerta si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006. Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo applicando rispettivamente, in quanto compatibili, l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 952/2006.
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