Art. 3

In vigore dal 14 set 2007
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all', paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. L'identità degli offerenti rimane segreta. Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell'allegato II. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
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