Art. 1
In vigore dal 14 set 2007
Gli organismi d'intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 601 981 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all'intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.
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