Art. 6
In vigore dal 31 ago 2007
In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, nel quadro dell’anno contingentale 2008, i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania che presentano una domanda nello Stato membro in cui sono stabiliti sono altresì autorizzati a presentare una domanda purché:
a)
forniscano all’autorità competente dello Stato membro in cui è inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che sono stabiliti da almeno tre anni in Bulgaria o in Romania e che hanno esportato prodotti del codice NC 0406 negli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
b)
rendano all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegnano ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d’America.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1022:oj#art-6