Art. 2
In vigore dal 31 ago 2007
1. Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 10 al 14 settembre 2007 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.
Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.
Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.
Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.
Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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