Art. 3
In vigore dal 29 ago 2007
1. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nelle caselle 7 e 8 l’indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato.
2. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari al 25 % del dazio doganale calcolato in conformità agli articoli 11, 11 bis, 11 quater o 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003, in vigore il giorno della domanda.
Tuttavia l’importo della cauzione può essere inferiore, a seconda dei casi, a quelli indicati, rispettivamente, all’articolo 12, lettera a), e all’articolo 12, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 1342/2003.
3. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.
Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.
Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande di rilascio di titolo riguardanti quantitativi inferiori a 20 tonnellate.
4. Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a decorrere dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del mese successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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