Art. 2
In vigore dal 29 ago 2007
1. La domanda di titolo di importazione riguarda un quantitativo non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a otto cifre.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).
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