Art. 3
In vigore dal 29 ago 2007
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Su richiesta dell’esportatore, i paragrafi 1, 4, 5 e 6 dell’ possono essere applicati alle domande di restituzione presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non sia scaduto il termine fissato all’articolo 49, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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