Art. 1

In vigore dal 29 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue: 1) All’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «p) “zona di restituzione distante”: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell’allegato XI; q) “paese senza porto”: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo.» 2) All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: «8.   Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis.» 3) All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato XII.» 4) All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti a) devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, o b) devono essere stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante per la quale la restituzione si applichi conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2. Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all’articolo 49.» 5) L’articolo 16 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti: a) il documento doganale, una copia o fotocopia dello stesso o una stampa delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall’autorità doganale competente; la copia, la fotocopia o la stampa devono essere certificati conformi i) dall’organismo che ha vidimato il documento originale o che ha registrato elettronicamente le informazioni equivalenti; ii) dai servizi ufficiali del paese terzo interessato; iii) dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato; iv) da un organismo incaricato del pagamento della restituzione; b) l’attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (di seguito “SCS”) conformemente alle norme stabilite nell’allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell’allegato VII; l’attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione. Su richiesta dell’esportatore, un organismo incaricato del pagamento può essere esentato dal requisito di certificazione di cui al primo comma, lettera a), qualora sia in grado di accertare l’espletamento delle formalità di importazione accedendo alle informazioni registrate per via elettronica in possesso delle autorità competenti del paese terzo o a nome di tali autorità.» b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli esportatori presentano in ogni caso una copia o fotocopia dei documenti di trasporto, relativi al trasporto dei prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare informazioni equivalenti a quelle che figurano nei documenti di trasporto se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container al luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.» " 6) L’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1.   Gli Stati membri possono dispensare l’esportatore dalla presentazione delle prove di cui all’articolo 16, tranne il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all’articolo 16, paragrafo 3, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione con riguardo alla quale: a) la parte differenziata della restituzione corrisponde a un importo inferiore o uguale a i) 2 400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell’allegato IV; ii) 12 000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell’allegato IV; oppure b) il porto di destinazione è situato nella zona di restituzione distante per il prodotto in questione. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) i prodotti sono trasportati in container e il trasporto dei medesimi fino al porto di scarico è effettuato via mare; b) il documento di trasporto indica come destinazione il paese che figura nella dichiarazione di esportazione o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto che deve essere il paese di destinazione menzionato nella dichiarazione di esportazione; c) la prova dello scarico è fornita conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) o c). Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al paragrafo 1, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container e del loro scarico nel luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. La prova dello scarico può essere fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c), o conformemente al paragrafo 2 senza che l’esportatore debba dimostrare di aver adottato le opportune misure per ottenere il documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) o b). 3.   Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è automaticamente escluso qualora si applichi il paragrafo 4. Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene concesso per tre anni, mediante autorizzazione scritta rilasciata precedentemente all’esportazione su richiesta dell’esportatore. Gli esportatori che ricorrono a tale autorizzazione ne riportano il numero nella domanda di pagamento. 4.   Qualora lo Stato membro ritenga che i prodotti per i quali l’esportatore richiede un’esenzione ai sensi del presente articolo sono stati esportati in un paese diverso da quello menzionato nella dichiarazione di esportazione o, eventualmente, in un paese situato fuori dalla zona di restituzione distante per la quale è stata fissata la restituzione, o qualora l’esportatore abbia diviso artificialmente un’operazione di esportazione al fine di beneficiare di un’esenzione, lo Stato membro revoca immediatamente all’esportatore in questione il diritto all’esenzione di cui al presente articolo. Il suddetto esportatore non potrà più beneficiare di ulteriori esenzioni ai sensi del presente articolo per un termine di due anni a decorrere dalla data della revoca. In caso di revoca dell’ammissibilità, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti considerati e la restituzione deve essere rimborsata, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati. Inoltre, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti inclusi nelle dichiarazioni di esportazione redatte successivamente alla data dell’atto che ha condotto alla revoca dell’ammissibilità e le restituzioni devono essere rimborsate, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati.» 7) Il titolo dell’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)» 8) Sono aggiunti gli allegati XI e XII che figurano in allegato al presente regolamento.
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