Art. 2
In vigore dal 21 ago 2007
All’articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, è aggiunto il seguente comma:
«Prima del 15 del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l’indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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