Art. 1
In vigore dal 21 ago 2007
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 34 a 42 del regolamento (CE) n. 2535/2001 si applicano all’importazione per l’anno 2007 di un quantitativo di 9 958,6 tonnellate di burro di cui al contingente 09.4182 dell’allegato III, parte A, di tale regolamento.
2. In deroga all’articolo 34 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni del mese di settembre 2007.
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il quantitativo disponibile di cui all’articolo 34 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 è di 9 958,6 tonnellate.
4. I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2007.
5. In deroga all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 2535/2001, la cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5) ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.
6. In deroga all’articolo 35 ter, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la casella 20 dei titoli reca una delle diciture di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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