Art. 6
Rilascio e validità dei titoli
In vigore dal 21 ago 2007
Rilascio e validità dei titoli
1. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all’, paragrafo 1, se del caso tenendo conto della percentuale di accettazione fissata dalla Commissione a norma dell’.
2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nella settimana precedente.
3. I titoli di esportazione rilasciati entro il limite quantitativo fissato dall’, paragrafo 1, sono validi fino al 30 settembre 2007.
4. Ogni Stato membro tiene una registrazione dei quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nell’ambito dei titoli di esportazione di cui all’, paragrafo 1.
5. Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nel mese precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:975:oj#art-6