Art. 5

Comunicazioni degli Stati membri

In vigore dal 21 ago 2007
Comunicazioni degli Stati membri 1.   Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione nella settimana precedente. I quantitativi oggetto di domande sono ripartiti per codice NC di otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione. 2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di esportazione.
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