Art. 7
In vigore dal 20 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Il campo coperto dall’indagine di cui all’ del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione.
La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa.
(*1)
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 comporta l’adozione da parte degli Stati membri di metodi d’indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev. 2, sezioni B e C.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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