Art. 1
Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2
In vigore dal 20 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:
1)
dopo l’ è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»;
2)
gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:973:oj#art-1