Art. 2
In vigore dal 1 ago 2007
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all'approvazione dell'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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