Art. 1
In vigore dal 1 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:
1)
all'articolo 4, il punto b) è sostituito dal seguente testo:
«b)
il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»;
2)
l'allegato del regolamento (CE) n. 930/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:920:oj#art-1