Art. 2

In vigore dal 31 lug 2007
1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20, 21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g), i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i), f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2008. 3.   L’, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati anteriormente al 1o gennaio 2009.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/916 — Testo vigente | Portale Normativo