Art. 1
Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni
In vigore dal 31 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
1)
L’ è così modificato:
a)
La lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
“unità di quantità assegnata” (Assigned Amount Unit — AAU): un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;».
b)
Alla lettera p), è aggiunta la seguente frase:
«Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui all’articolo 63 bis;».
2)
All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
3)
L’articolo 5 è così modificato:
a)
I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. L’amministratore centrale garantisce le procedure amministrative di cui all’allegato XI al fine di favorire l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri e garantisce le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis per far sì che le tabelle dei piani nazionali di assegnazione rispecchino il numero di quote rilasciate e assegnate agli impianti.
5. L’amministratore centrale esegue le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, i conti o le unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni.»
b)
Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
«Il CITL deve essere in grado di effettuare accuratamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
4)
L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Dal 1o febbraio 2008 fino all’istituzione del collegamento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.»
5)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni
1. Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell’amministratore centrale previa consultazione del Comitato sui cambiamenti climatici. L’amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:
a)
tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC, e
b)
il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l’amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento.
3. Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo 1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.
4. La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare i registri, il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo 3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il successivo trasferimento al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.
5. Ciascuno Stato membro consegna all’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e all’amministratore centrale la documentazione necessaria per inizializzare ciascun registro presso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC; entro il 1o settembre 2007 ciascun registro deve essere pronto, sotto il profilo tecnico, per l’avvio della procedura di inizializzazione, secondo quanto indicato nelle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.»
6)
L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.»
7)
L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.»
8)
All’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se l’autorità competente ha notificato all’amministratore del registro la revoca o la restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto associato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell’articolo 44, prima di chiudere il conto l’amministratore del registro propone all’amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:
a)
eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote indicate nella tabella medesima e non ancora assegnate all’impianto fino all’avvenuta modifica proposta alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e sostituzione con 0 (zero);
b)
aggiunta di un numero equivalente di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione che rappresenta la quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.
La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL secondo le procedure definite nell’allegato XI bis.»
9)
L’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Rilevazione di difformità da parte del CITL
1. L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità.
2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX, XI e XI bis, l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX, XI e XI bis.
Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII, IX o XI bis, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL.
L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL.
L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.»
10)
L’articolo 29 è così modificato:
a)
Il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«L’amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL registra tutte le procedure relative alle quote di emissioni, ai conti, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e alle unità di Kyoto.»
b)
È aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. L’amministratore del registro trasmette, su richiesta, all’amministratore centrale una copia della tabella sulle emissioni verificate contenuta nel proprio registro. L’amministratore centrale controlla che la tabella sulle emissioni verificate del registro sia identica ai dati contenuti nel CITL. Se viene rilevata una divergenza, l’amministratore centrale ne informa immediatamente l’amministratore del registro e chiede che questi elimini la divergenza mediante la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate di cui all’allegato VIII.
Il CITL registra le modifiche apportate alla tabella sulle emissioni verificate.»
11)
L’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Procedure
Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.»
12)
L’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Codici identificativi
L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione.
Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.»
13)
L’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Completamento delle procedure relative ai conti, alle modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale di assegnazione e alle emissioni verificate
Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC, queste si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.
In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.»
14)
È inserito il seguente articolo 34 bis:
«Articolo 34 bis
Annullamento manuale delle operazioni avviate per errore e completate
1. Se il detentore di un conto o l’amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione descritta agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre all’amministratore del proprio registro di procedere all’annullamento manuale dell’operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l’operazione; la richiesta deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
2. L’amministratore del registro può notificare all’amministratore centrale la domanda e l’intenzione di effettuare un intervento manuale specifico nel proprio database per annullare l’operazione entro 30 giorni di calendario a partire dalla decisione di annullare l’operazione e non oltre 60 giorni dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.
L’amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell’amministratore del registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua manualmente sul database del CITL l’intervento corrispondente a quello indicato nella notifica dell’amministratore del registro se:
a)
la notifica è stata trasmessa entro le scadenze indicate nel paragrafo 2, primo comma;
b)
l’intervento manuale proposto annulla solo gli effetti dell’operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l’annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote o unità di Kyoto.
3. L’amministratore del registro non può annullare le operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito dell’intervento, il gestore risulta non conforme per un anno precedente.»
15)
L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.
Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento.
Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell’allegato XIV del presente regolamento.
In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente regolamento.»
16)
L’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46
Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e dell’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.
Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.
Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»
17)
L’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Assegnazione di quote ai nuovi entranti
Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all’anno in questione.
Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»
18)
È inserito il seguente articolo 48 bis:
«Articolo 48 bis
Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro
Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto di deposito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle quote (conto di deposito personale o conto di deposito del gestore).
Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno” descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»
19)
L’articolo 50 è così modificato:
a)
il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il catalogo UNFCCC e il CITL a norma dell’articolo 7 del presente regolamento, uno Stato membro non può trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate fino a quando non siano trascorsi 16 mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a meno che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a detto Stato membro che non verranno avviate procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi.»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquennale considerato detenute nei conti di deposito della Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato membro superano di meno dell’1 % la riserva per il periodo di impegno, pari al 90 % della quantità assegnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo della quantità risultante dall’inventario più recente, l’amministratore centrale ne informa lo Stato membro interessato.»
20)
L’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Emissioni verificate di un impianto
1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento.
2. L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue.
3. L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento.
4. Se l’autorità competente ordina all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato, l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall’autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.»
21)
L’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l’amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:
a)
nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo 2005-2007 meno la somma di tutte le emissioni verificate nel quinquennio in corso fino all’anno in corso compreso;
b)
nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione.
Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.»
22)
L’articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Articolo 57
Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate
Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.»
23)
L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite, al momento della cancellazione, indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi compresi tra il 1o gennaio 2005 e il momento della cancellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel 2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal momento della cancellazione nel 2007 al momento della cancellazione nel 2008.»
24)
L’articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:
a)
convertendo in AAU un determinato numero di quote rilasciate per il periodo quinquennale considerato e detenute nel conto di deposito di una Parte, pari al numero totale di quote restituite a norma dell’articolo 52 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla procedura di “conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX; e
b)
trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato un determinato numero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi in base alla procedura di “ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX.
2. Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell’anno successivo al termine di ciascun periodo quinquennale seguente, l’amministratore del registro può ritirare le quote non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX e trasferendole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato in base alla procedura di “ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX.»
25)
All’articolo 60, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote detenute nel registro, rilasciate per il periodo 2005-2007 da ciascun registro, meno il numero di quote che, al momento della cancellazione e della sostituzione, risultano restituite a norma degli articoli 52 e 54 dal momento del ritiro il 30 giugno dell’anno precedente;».
26)
All’articolo 61, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
trasferendo tutte le quote assegnate ai gestori per il precedente periodo quinquennale dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di deposito della Parte;
b)
convertendo in AAU un determinato numero di quote, pari al numero di quote detenute nel registro rilasciate da ciascun registro per il precedente periodo quinquennale meno il numero di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal 31 maggio dell’anno precedente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;».
27)
L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»
28)
Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente Capo V bis:
«CAPO V bis
GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON HANNO AAU
Articolo 63 bis
Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno AAU
1. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono, gestiscono e conservano i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, paragrafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a questi registri.
2. A partire dal 1o gennaio 2008, i registri gestiti a norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le procedure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis.
Articolo 63 ter
Collegamento tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e il CITL
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario.
L’amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite all’allegato XIII e le procedure di inizializzazione dell’allegato XIV e comunica l’informazione all’amministratore del registro comunitario.
Articolo 63 quater
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilevamento di difformità e incongruenze da parte del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC
Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis di ogni eventuale difformità rilevata in una procedura iniziata da quel registro tramite l’amministratore del registro comunitario.
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis interessati interrompono la procedura e l’amministratore del registro comunitario informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore del registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente al titolare del conto interessato che la procedura è stata interrotta.
Articolo 63 quinquies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le procedure illustrate agli allegati VIII e XI bis si considerano completate quando il CITL comunica al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
Articolo 63 sexties
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti le operazioni all’interno dei registri
Tutte le procedure descritte all’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla sua proposta.
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma al CITL che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla propria proposta.
Articolo 63 septies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento della procedura di trasferimento esterno
La procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro di destinazione ha aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando il CITL comunica al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.
Articolo 63 octies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: autenticazione
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis sono autenticati dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o da un organismo da questo designato.
Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password.
Articolo 63 nonies
Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi degli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis
Gli obblighi di cui all’articolo 71 e all’articolo 72, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis, sono ottemperati dall’amministratore del registro comunitario.
Articolo 63 decies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: conti
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell’articolo 12.
2. Le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 sono detenute solo da uno dei conti di deposito della Parte e nessun altro conto di deposito della Parte diverso da quello che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 è autorizzato a partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Il conto di deposito della Parte che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 non è utilizzato per operazioni diverse dai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri e detiene solo unità con un tipo di unità iniziale pari a 1.
3. I conti di deposito del gestore creati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, non devono contenere quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 al termine di un’operazione. I conti di deposito personali contenuti nei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis non possono partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri.
Articolo 63 undecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale successivo
Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione apportata a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di cui all’articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis trasferiscono il numero di quote indicato dall’autorità competente dai conti di deposito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 decies, dove sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo interessato.
Articolo 63 dodecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilascio di quote
Dopo l’iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di deposito della Parte.
Quando rilascia tali quote l’amministratore del registro attribuisce un codice identificativo unico dell’unità a ciascuna quota, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI, dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supplementare è 4.
Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote definita nell’allegato IX (registri di cui all’articolo 63 bis).
Articolo 63 terdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e conti in altri registri
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito, secondo quanto richiesto dal titolare del conto:
a)
all’interno del proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno descritta all’allegato IX;
b)
tra due registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis secondo la procedura di “trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis” descritta nell’allegato IX;
c)
tra un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e un registro diverso da uno gestito a norma di quell’articolo secondo la procedura di “trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)” descritta nell’allegato IX. I trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso registri non gestiti a norma dell’articolo 63 bis non possono essere richiesti dai titolari di conti di deposito personali. Il CITL blocca qualsiasi operazione che può comportare il trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso registri diversi da quelli gestiti a norma dell’articolo 63 bis.
Articolo 63 quaterdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione a norma dell’articolo 58 o dell’articolo 62
Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a norma dell’articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai sensi dell’articolo 62, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis effettua la cancellazione trasferendo le quote come previsto dall’articolo 58 o 62 nel conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunitario.
Articolo 63 quindecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno successivo l’amministratore del registro di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella un numero di quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53.
Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella delle quote restituite a partire dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell’anno successivo e a partire dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio di ciascun anno successivo.
2. La cancellazione avviene per trasferimento delle quote e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti indicati all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)» descritta nell’allegato IX.
Articolo 63 sexdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007
1. Il 1o maggio 2008 ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e, su istruzione dell’autorità competente, sostituisce le quote detenute nel suo registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
a)
trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero di quote restituite al momento della cancellazione e della sostituzione a norma degli articoli 52 e 54 a partire dal 30 giugno dell’anno precedente;
b)
rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un numero di quote sostitutive specificato dall’autorità competente tramite rilascio di un ugual numero di quote per il periodo 2008-2012, assegnando ad ogni quota un codice identificativo dell’unità costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;
c)
trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali specificati dall’autorità competente a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a).
Articolo 63 septdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
1. Il 1o maggio 2013 e il 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
a)
trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo di cui trattasi un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il quinquennio precedente meno il numero di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal 1o maggio dell’anno precedente;
b)
rilasciando nel conto di deposito della Parte un ugual numero di quote sostitutive con un tipo di unità supplementare pari a 4 per il periodo in corso e assegnando ad ogni quota un codice identificativo unico dell’unità costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;
c)
trasferendo dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un numero di quote rilasciate a norma della lettera b) per il periodo in corso pari al numero di quote trasferite da tali conti a norma della lettera a).»
29)
L’articolo 72 è modificato come segue:
a)
Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
«Dopo tale coordinamento, l’amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto.»
b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro e l’amministratore centrale completano le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.»
c)
È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. L’amministratore centrale convoca riunioni periodiche degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti alla gestione delle modifiche, alla gestione degli incidenti e a qualsiasi altro aspetto di natura tecnica connesso al funzionamento dei registri e all’applicazione del presente regolamento.»
30)
L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati.»
31)
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
32)
È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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