Art. 5
In vigore dal 11 lug 2007
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
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