Art. 3

In vigore dal 11 lug 2007
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato: a) 25 % dal 1o luglio al 30 settembre, b) 25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre, c) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo, d) 25 % dal 1o aprile al 30 giugno.
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