Art. 4

In vigore dal 10 lug 2007
1.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2759/75. 2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine riportati nell'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi. 3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/806 — Testo vigente | Portale Normativo