Art. 1
In vigore dal 10 lug 2007
1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.
I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.
3. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G2 e G3 dell'allegato I si considerano:
a)
«lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
b)
«filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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