Art. 11
Norme generali di produzione agricola
In vigore dal 28 giu 2007
Norme generali di produzione agricola
L’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.
Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.
Storico versioni
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