Art. 6
In vigore dal 21 giu 2007
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.
Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.
Storico versioni
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