Art. 1

In vigore dal 21 giu 2007
1.   Nell’ambito della gara n. 10/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri. 2.   La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 109/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 110/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 111/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 112/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 113/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 114/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 115/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 116/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 117/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 118/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 119/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 120/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 121/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 122/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol. 3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole. 4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:707:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2007/707 — Testo vigente | Portale Normativo