Art. 5

In vigore dal 14 giu 2007
Ogni nuovo membro della zona euro può partecipare a ciascuno dei programmi di campionamento europei di cui all' una volta entrato nella zona euro. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, precisa le attività della NACE e i prodotti della CPA per i quali devono essere trasmessi dati, onde consentire a tale Stato membro di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1165/98 nel quadro dei programmi di campionamento europei.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2007/657 — Testo vigente | Portale Normativo