Art. 2

In vigore dal 14 giu 2007
Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all' trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE Rev. 1.1, per le variabili n. 132 e 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell'allegato.
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