Art. 2

In vigore dal 30 mag 2007
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I titoli di esportazione relativi alle esportazioni per le quali non è chiesta una restituzione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui validità scade dopo l'entrata in vigore dello stesso, possono essere restituiti all'autorità nazionale competente. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il quantitativo esportato è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nel titolo, la cauzione corrispondente ai suddetti titoli non è incamerata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:586:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo