Art. 2
In vigore dal 30 mag 2007
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I titoli di esportazione relativi alle esportazioni per le quali non è chiesta una restituzione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui validità scade dopo l'entrata in vigore dello stesso, possono essere restituiti all'autorità nazionale competente. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il quantitativo esportato è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nel titolo, la cauzione corrispondente ai suddetti titoli non è incamerata.
Storico versioni
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