Art. 1

In vigore dal 30 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue: 1) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità alle disposizioni degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.» 2) L’allegato 7 bis è soppresso. 3) All’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso. 4) All’articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso. 5) L’articolo 12 è modificato come segue: a) il paragrafo 6 è soppresso; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: — ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande, — entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»; c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.» 6) L’articolo 12 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: — ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande, — entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.» 7) All’articolo 13, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni venerdì a partire dalle ore 13.00: i) le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli; ii) le domande di titoli di cui all’articolo 49, del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli; iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli; iv) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione; v) i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento; b) entro il 15 di ogni mese per il mese precedente: i) le domande di titoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000; ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati. 2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati: a) il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’articolo 8, paragrafo 4; b) il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione. Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria.» 8) L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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