Art. 2

In vigore dal 22 mag 2007
L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue: milioni di EUR Grecia 11,098 Francia 0,576 Italia 35,991
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