Art. 1
In vigore dal 22 mag 2007
1. I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.
5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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