Art. 13
Misure transitorie
In vigore dal 21 mag 2007
Misure transitorie
1. Qualora gli Stati membri abbiano presentato alla Commissione domande di modulazione ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2328/2003 riguardo alle quali essa non abbia ancora preso una decisione al 31 dicembre 2006, a tali domande continua ad applicarsi l’ di tale regolamento.
2. Le disposizioni dell’ si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 2328/2003 e dichiarate alla Commissione dopo il 15 ottobre 2006.
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