Art. 4

In vigore dal 21 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titolo recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell’allegato I bis, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per poter essere in grado di esportare è espresso da un numero intero di euro per tonnellata netta.»; 2) l’ è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I titoli recano nella casella 22 almeno una delle diciture riportate nell’allegato I ter.»; b) al paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la data di inizio della validità non sia la stessa del rilascio ai sensi del primo comma, nella casella 22 del titolo figura una delle diciture riportate nell’allegato I quater.»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il tasso di restituzione applicabile è indicato nella casella 22 del titolo, mediante una delle diciture riportate nell’allegato I quinquies.»; 3) l’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le domande di titoli sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest’ultima reca almeno una delle diciture riportate nell’allegato I sexies.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell’allegato I septies.»; c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture riportate nell’allegato I octies, completata con l’indicazione del tasso della restituzione fissato in conformità del paragrafo 7, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto secondo la percentuale di cui al paragrafo 7, secondo comma.»; 4) il testo riportato nell’allegato IV del presente regolamento costituisce gli allegati I bis, I ter, I quater, I quinquies, I sexies, I septies e I octies.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/548 — Testo vigente | Portale Normativo