Art. 2
In vigore dal 21 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 1591/95 è modificato come segue:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato.»;
2)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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