Art. 2

In vigore dal 21 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 1591/95 è modificato come segue: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato.»; 2) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato.
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