Art. 4
In vigore dal 15 mag 2007
1. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 50 tonnellate di prodotti (equivalente uova in guscio) di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 o al regolamento (CEE) n. 2783/75, o che è autorizzato a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso dei gruppi E2 ed E3, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno ad una tonnellata, ma non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel relativo sottoperiodo.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
b)
nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.
Storico versioni
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