Art. 3

In vigore dal 15 mag 2007
1.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il numero di gruppo E1 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 20 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 30 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. 2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per i gruppi E2 ed E3 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. 3.   Nel quadro del presente regolamento, la conversione di peso in equivalente uova in guscio si calcola in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).
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