Art. 5

In vigore dal 15 mag 2007
1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi. 4.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3. 5.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
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