Art. 3

In vigore dal 15 mag 2007
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.
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