Art. 3
In vigore dal 15 mag 2007
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a)
25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.
Storico versioni
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