Art. 5
Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali
In vigore dal 7 mag 2007
Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali
1. Nel periodo dal 1o al 30 novembre è vietata la pesca effettuata con pescherecci dotati di ciancioli o con tonniere con lenze e canne nella zona così delimitata:
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limite meridionale: latitudine 0° S,
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limite settentrionale: latitudine 5° N,
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limite occidentale: longitudine 20° O,
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limite orientale: longitudine 10° O.
2. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente misura, compreso, ove del caso, un elenco delle infrazioni commesse dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e perseguite dalle rispettive autorità competenti.
Storico versioni
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