Art. 4

Zone

In vigore dal 7 mag 2007
Zone Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime: 1) Zona 1 tutte le acque dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT quale definita all’ della medesima; 2) Zona 2 tutte le acque dell’Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell’accordo che istituisce la IOTC, quale definita all’ del medesimo; 3) Zona 3 tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all’ dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini; 4) Zona 4 tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all’ della convenzione della WCPFC.
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Zone (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/520) — Testo vigente | Portale Normativo