Art. 4
Zone
In vigore dal 7 mag 2007
Zone
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
1)
Zona 1
tutte le acque dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT quale definita all’ della medesima;
2)
Zona 2
tutte le acque dell’Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell’accordo che istituisce la IOTC, quale definita all’ del medesimo;
3)
Zona 3
tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all’ dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini;
4)
Zona 4
tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all’ della convenzione della WCPFC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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