Art. 27

Tartarughe marine

In vigore dal 7 mag 2007
Tartarughe marine 1.   Ogniqualvolta nella rete è avvistata una tartaruga marina occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo. 2.   Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non deve essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua. 3.   Se una tartaruga marina è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per soccorrerla prima di rimetterla in acqua. 4.   È fatto divieto alle tonniere di riversare in mare sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica. 5.   Si deve provvedere, laddove possibile, al rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri attrezzi da pesca. 6.   I dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati devono essere recuperati.
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