Art. 27
Tartarughe marine
In vigore dal 7 mag 2007
Tartarughe marine
1. Ogniqualvolta nella rete è avvistata una tartaruga marina occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo.
2. Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non deve essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua.
3. Se una tartaruga marina è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per soccorrerla prima di rimetterla in acqua.
4. È fatto divieto alle tonniere di riversare in mare sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica.
5. Si deve provvedere, laddove possibile, al rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri attrezzi da pesca.
6. I dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati devono essere recuperati.
Storico versioni
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