Art. 25
Ripartizione degli LMD
In vigore dal 7 mag 2007
Ripartizione degli LMD
1. Gli Stati membri si accertano che le domande di LMD siano conformi alle condizioni previste dall’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC.
2. La Commissione esamina gli elenchi e la loro conformità alle disposizioni dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC e li trasmette al direttore della IATTC. Qualora dall’esame della Commissione emerga che una domanda non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di non poter trasmettere la domanda, in parte o per intero, al direttore della IATTC e gliene comunica i motivi.
3. La Commissione trasmette ad ogni Stato membro il totale di LMD da ripartire tra le navi battenti bandiera di tale Stato membro.
4. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l’avvenuta ripartizione degli LMD tra le navi battenti la loro bandiera.
5. Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno la Commissione trasmette al direttore della IATTC l’elenco e la distribuzione degli LMD tra i pescherecci comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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