Art. 3

Titoli di importazione

In vigore dal 7 mag 2007
Titoli di importazione 1.   Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all’ sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania. 2.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Bulgaria e della Romania e accreditate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006. 3.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nelle caselle 17 e 18: i quantitativi di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non possono superare i quantitativi indicati all’, paragrafi 1 e 2, rispettivamente, per la Bulgaria e la Romania; b) nella casella 20: la campagna a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell’allegato II, parte A; c) nella casella 24 (per i titoli): almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, parte B. 4.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi esclusivamente per le importazioni nello Stato membro in cui sono stati rilasciati. Essi sono validi fino alla fine della campagna per la quale sono rilasciati. 5.   La Commissione può, se necessario, modificare il paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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