Art. 1

Apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione

In vigore dal 7 mag 2007
Apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione 1.   Per la campagna 2006/2007 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 396 288 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 . I quantitativi da importare sono ripartiti come segue: — Bulgaria: 149 061 tonnellate, — Romania: 247 227 tonnellate. 2.   Per ciascuna delle campagne 2007/2008 e 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 528 384 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 . I quantitativi da importare per ciascuna campagna sono ripartiti come segue: — Bulgaria: 198 748 tonnellate, — Romania: 329 636 tonnellate. 3.   Il dazio di 98 EUR/t di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato. 4.   I quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 recano i numeri d’ordine che figurano nell’allegato I.
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