Art. 2

In vigore dal 30 apr 2007
In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver provveduto alle verifiche di cui al medesimo articolo, versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2006 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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