Art. 1

In vigore dal 30 apr 2007
1.   L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803 , ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 2006 è fissato a 18,56 EUR/100 kg. 2.   L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 13,95 EUR/100 kg per le banane prodotte in Martinica, di 15,42 EUR/100 kg per le banane prodotte in Guadalupa e di 3,58 EUR/100 kg per le banane prodotte a Creta e in Laconia.
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