Art. 2
In vigore dal 23 apr 2007
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 continuerà tuttavia ad essere applicabile per quanto riguarda i prodotti che, con l’accordo delle rispettive autorità competenti, hanno ottenuto l’equiparazione contemplata in tale disposizione prima del 17 febbraio 2007, e che sono stati esportati in base a titoli di restituzione per cui è stata richiesta, a norma dell’articolo 29 del suddetto regolamento, la fissazione anticipata entro il 1o marzo 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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